Una sentenza molto recente ha ridefinito il panorama delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. Ecco tutte le novità
Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha scosso il panorama delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa, offrendo una nuova prospettiva per molti futuri proprietari di abitazioni. Entriamo nel dettaglio di quanto stabilito dalla Suprema Corte.
Come ben sappiamo, spesso la Cassazione crea Giurisprudenza sui temi maggiormente controversi. In questo caso, la recente sentenza della Corte di Cassazione ha ridefinito il panorama dell’IVA agevolata per l’acquisto della prima casa, allentando le rigidità sui requisiti di dichiarazione. Questo cambiamento offre una maggiore flessibilità sia agli acquirenti che ai costruttori, semplificando il processo e offrendo un vantaggio fiscale più accessibile.
L’ordinanza n. 9084 del 5 aprile 2024 ha introdotto un importante cambiamento riguardo ai requisiti per beneficiare dell’IVA agevolata, semplificando significativamente la procedura. Fino ad ora, era ampiamente accettato che per ottenere l’IVA agevolata fosse necessario dichiarare i requisiti necessari già nel contratto preliminare di acquisto. Tuttavia, la recente ordinanza della Corte di Cassazione ha modificato questa concezione, stabilendo che l’agevolazione fiscale si applica anche senza una dichiarazione esplicita da parte dell’acquirente nel preliminare.
Il caso che ha portato a questa decisione è nato da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni, notificato a una società di costruzioni. Il cuore della questione riguardava l’applicabilità dell’IVA agevolata agli acconti ricevuti su base di contratti preliminari di compravendita di immobili. In precedenza, la Commissione tributaria regionale aveva escluso tale agevolazione, sottolineando l’assenza di una dichiarazione esplicita nei contratti preliminari.
Tuttavia, la società di costruzioni ha contestato questa decisione portando il caso davanti alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione ha accolto l’argomentazione della società di costruzioni, stabilendo un importante precedente. Secondo la Cassazione, se al momento della firma dell’atto definitivo di acquisto sussistono i requisiti per l’agevolazione e l’acquirente dichiara esplicitamente di possederli, le somme anticipate, come acconti o caparre, devono essere sottoposte all’aliquota IVA agevolata.
Questa sentenza rappresenta un chiarimento significativo per chi sta pianificando l’acquisto della prima casa, offrendo una maggiore flessibilità sul momento in cui dichiarare i requisiti per l’IVA agevolata. Non ci saranno sanzioni per gli acquirenti che dichiarano di soddisfare i requisiti solo al momento della conclusione del contratto definitivo, purché questi siano effettivamente posseduti.
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